Art. 6.
(Utilizzo della denominazione di «erboristeria»).

      1. Possono utilizzare la denominazione di «erboristeria», nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitarie nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali, il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per

 

Pag. 12

l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge.
      2. L'attività commerciale di erboristeria è denominata «comparto di erboristeria» quando è inserita nell'esercizio di una farmacia.
      3. L'esercizio dell'attività commerciale di erboristeria, anche organizzata in forma societaria, è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al rappresentante legale o ad un suo delegato o preposto presente in ogni singolo punto di vendita.
      4. L'esercizio dell'attività commerciale di erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti dal presente articolo per il titolare.